Art. 18.
(Norme applicabili al personale amministrativo, tecnico e ausiliario).

      1. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario è nominato dalla graduatoria per l'estero con contratto locale. Per tale personale è obbligatoria la conoscenza della lingua straniera richiesta per il Paese cui è destinato. A tale personale si estendono le disposizioni previste dalla presente legge per il personale docente, in quanto applicabili.